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Con sentenza del 30 luglio 2014, la Corte d'appello di Genova ha respinto l'impugnazione della decisione del Tribunale della stessa città in data 12 giugno 2008 che aveva revocato il decreto ingiuntivo attivato da una banca verso il proprio debitore asserendo, fra l'altro, l'usurarietà degli interessi moratori pattuiti e per di più oggetto di una clausola vessatoria. Avverso la decisione d'appello la banca ha proposto ricorso in cassazione e la sezione adita, con ordinanza interlocutoria del 22 ottobre 2019, n. 26946, ha rimesso la causa al Primo Presidente proponendone l'assegnazione alle Sezioni unite circa l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori ed alle conseguenze dell'avvenuto superamento del tasso soglia. Così sollecitate, le Sezioni unite hanno emesso la decisione 18 settembre 2020, n. 19597, la quale ha in parte ripreso alcune impostazioni già fatte proprie con sentenze meno recenti e, soprattutto, ha ripercorso i diversi profili della materia, riassumendo i principali motivi del ricorso in una serie di questioni che ha partitamente affrontato e risolto, dando analiticamente conto delle tesi pro e contra punto per punto.